L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha rilasciato una nota sull’argomento della videosorveglianza per quanto riguarda il controllo in remoto dei lavoratori. In particolare vengono trattate le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l’uso di impianti video. A novembre dell’anno scorso avevamo trattato il il riconoscimento facciale nella videosorveglianza col relativo stop da parte del Garante Privacy e ancor prima, tre anni e mezzo fa, avevamo pubblicato un post sulla procedura di denuncia delle telecamere sul posto di lavoro (il riferimento legislativo era l’ingresso in vigore del decreto legge 32/2019.

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori pone dei paletti alla sorveglianza dei dipendenti e questa nota, così come il DL di cui sopra, tengono conto sia della rapida evoluzione tecnologica dei mezzi a disposizione, sia delle posizioni espresse dall’authority per la privacy.

I punti affrontati dalla nota nell’arco di nove pagine sono:

  • Codeterminazione- provvedimento autorizzativo – insufficienza del consenso dei lavoratori

“[…] la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al

mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

Si stabilisce inoltre che il consenso, seppure informato, dei singoli lavoratori non sostituisce quello con le rappresentanze sindacali (RSA/RSU).

  • Aziende multi-localizzate e integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate.

Questa parte copre appunto come gestire l’esigenza di aziende che abbiano sedi in più province o regioni e come debbano rapportarsi con le rispettive RSA/RSU e integrare quelle già avanzate.

  • Nuove aziende e assunzioni successive all’installazione.

Siccome la normativa tutela i lavoratori in questa sezione si parla di quei casi ad esempio in cui si apre una azienda appena aperta ancora senza dipendenti o già avviata ma in procinto di assumere che vogliano prepararsi.

  • Sistemi di geolocalizzazione.
    Il proliferare di sistemi di tracciamento dei veicoli tramite GPS e di posizione di computer, cellulari, ecc. identificano l’ubicazione, anche a posteriori, dello strumento e conseguentemente del lavoratore che li opera. Il Garante a più riprese si è espresso su aspetti specifici sempre indicando come tutelare la privacy dei suddetti, ad esempio tramite pseudonomizzazione e che tale attività di individuazione delle coordinate non debba essere continuativa ma solo quando richiesto dalle esigenze operative.

 

  • Disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza. Questa sezione va a toccare il caso particolare delle sale scommesse che per legge devono avere impianti di sorveglianza, i quali gioco forza inquadreranno anche i loro lavoratori (cassieri, ecc.).

“[…] Le garanzie dell’art. 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possano, infatti, subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore.“

La stessa sezione copre pure i casi analoghi per musei, biblioteche statali e archivi di stato.

  • Lavoratori etero organizzati – prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali.

Dietro questo titolo si colloca la disciplina che riguarda i lavoratori in smart working, con una nota a parte per la categoria dei volontari.

Rimandiamo al testo completo della nota per ogni valutazione e vi ricordiamo che Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per assistervi nel corretto disbrigo di tali obblighi. Chiamateci al numero 3407920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com .

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