Dal 21 ottobre 2019 il Codice di prevenzione incendi del 2015 diventa obbligatorio per le nuove attività non coperte da una specifica norma di prevenzione incendi del Ministero dell’Interno. Si andranno quindi ad applicare quei principi di legge e di ingegneria della sicurezza trasversali a tutte le casistiche di prevenzione del rischio e gestione dell’emergenza legate all’ambito dell’antincendio, dagli allarmi alla resistenza al fuoco, fino all’esodo del personale presente nella struttura.

L’obiettivo comune è di tutelare le vite umane, l’ambiente e i beni presenti. Verranno presi in considerazione livelli crescenti di rischio cui saranno commisurati interventi e misure da mettere in atto per mitigarlo già in fase progettuale. L’uniformazione delle metodologie progettuali avrà il vantaggio di rendere più rapide le ispezioni e più chiare ed uniformi le valutazioni.

Col decreto ministeriale di aprile di quest’anno il codice di cui sopra passa dall’essere facoltativo ad obbligatorio per i nuovi edifici, le nuove lavorazioni e si estende a sempre più nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In caso di ampliamenti o modifiche alla sede aziendale si applica il Codice solo se la sicurezza antincendio nel resto dell’impianto è compatibile con quanto prescritto dal codice stesso, in caso contrario valgono le norme vigenti per quel caso specifico o se attività attualmente non-normate su quel fronte, i criteri generali di prevenzione antincendio.

Riassumendo, dal 21 ottobre:

  • Chi è soggetto a normative specifiche anticendio dovrà attenersi a quelle;
  • Chi NON è soggetto a normative specifiche anticendio E inizia attività, lavorazioni, apre sedi, dovrà attenersi al Codice antincendi del 2015;
  • Chi NON è soggetto a normative specifiche anticendio E NON inizia attività, lavorazioni, apre sedi, dovrà attenersi ai criteri generali antincendio;
  • Chi è già in regola ed ha un piano approvato dai VVF o che abbia già prodotto la SCIA antincendio al Comando VVF va bene così;
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