ELABORAZIONE DEL D.U.V.R.I.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, anche conosciuto sotto la sigla DUVRI, come sancito dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 e smi è lo strumento che il Datore di lavoro committente di un’azienda deve redigere e utilizzare per gestire la sicurezza in caso di affidamento di lavori in appalto (non rientranti nel titolo IV del D.Lgs 81-08).

Il committente, prima di affidare il lavoro alla ditta appaltatrice deve assicurarsi e verificare che questa possieda l’idoneità tecnico professionale per svolgere i lavoro e che sia in regola con la normativa per la sicurezza sul lavoro e con il pagamento dei contributi INPS.

Una volta accertato quanto sopra provvede alla redazione del DUVRI cosi da fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il committente quindi promuove la cooperazione e il coordinamento della sicurezza con l’Appaltatore al fine di attuare le misure preventive e protettive dai rischi sul lavoro ricadenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di stabilire quali e quanti interventi di protezione e prevenzione dai rischi per i lavoratori, informandosi reciprocamente sulle misure che si intendono adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

E’ importante sottolineare che il DUVRI va allegato al contratto di appalto in quanto parte integrante dello stesso, deve essere adeguato all’evoluzione dei lavori, servizi e forniture e va recepito dagli appaltatori inoltre nel contratto vanno definiti i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e questi costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:

  1. appalti di servizi di natura intellettuale;
  2. mere forniture di materiali o attrezzature;
  3. lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
  4. attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).

Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il  Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.

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