Tra le vari misure di sicurezza sul lavoro imposte dalla normativa c’è l’obbligo di avere in azienda, a seconda della classificazione, la cassetta del pronto soccorso (per le aziende o unità produttive di gruppo A o B ovvero con oltre tre persone), o del pacchetto di medicazione (quest’ultimo ridotto in dotazione rispetto alla cassetta di p.s.) per quelle rientranti nel gruppo C ovvero con meno di tre persone). La responsabilità di tali dotazioni resta in capo al datore di lavoro.

Per chi non lo sapesse già, nel gruppo A rientrano quelle aziende o unità con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica all’ASL territorialmente competente ai sensi del decreto legislativo 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, attività minerarie o sotterranee, nonché quelle dedite alla fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. Sempre nello stesso gruppo rientrano quelle con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. E infine quelle operanti in agricoltura con un numero di lavoratori a tempo indeterminato superiore a cinque. Nel gruppo B le altre aziende con tre o più lavoratori. Nel gruppo C quelle con meno di tre lavoratori.

Tornando all’argomento principale, sempre il datore di lavoro ha responsabilità pure che tali presidi summenzionati, ovvero la cassetta del pronto soccorso e il pacchetto di medicazione, siano facilmente rintracciabili, anche tramite segnaletica apposita, accessibili, riforniti secondo le specifiche indicate nel DM 388/03 e con l’aggiunta di quanto reso necessario dalla natura dei rischi connaturati all’attività svolta e secondo le indicazioni del medico del lavoro competente e qualora applicabile del sistema di emergenza sanitaria del SSN, che ne venga fatto un uso corretto e presenti in tutte le sedi di lavoro dell’azienda. Il datore di lavoro può delegare, se lo reputa il caso, il controllo periodico dell’integrità e completezza del contenuto di questi due presidi sempre restando ferma a suo titolo la già citata responsabilità.

Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per assistervi nel corretto disbrigo di tali obblighi. Chiamateci al numero 3407920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com .

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