Il cosiddetto “Decreto Lavoro” entrato in vigore in questi giorni ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico (D.Lgs 81/08) di cui i datori di lavoro devono tenere conto.

La figura del medico competente vede le seguenti novità:

  • nomina: la nomina resta obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 41 e ora lo diventa pure quando indicato esplicitamente dal DVR sulla base della valutazione dei rischi. Eventuali chiarimenti da parte del Ministero competente tramite circolari delineeranno meglio questi aspetti. Nelle altre casistiche la prassi dovrebbe restare identica.
  • Sostituzione temporanea: in caso di impedimento il medico competente incaricato delega a un sostituto pro tempore, viene inoltre chiarito che non spetta al datore di lavoro decidere chi designare per questo ruolo.
  • Trasferimento cartella sanitaria: il DL in oggetto introduce l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore in arrivo da altra azienda la cartella sanitaria. Si precisa che quest’ultimo a sua volta non è obbligato a fornirla.

Ci sono cambiamenti pure per le attrezzature, più nello specifico:

  • Formazione obbligatoria del datore di lavoro sull’uso di attrezzature: finora risultava tale solo per quegli strumenti per cui era richiesta specifica abilitazione (es.: muletto, motoseghe, ecc.), adesso invece l’obbligatorietà viene estesa a tutte quelle attrezzature che “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici“, quale ad esempio può essere un tornio. Si noti che per ricevere tale formazione il datore può organizzarsi autonomamente tramite un professionista formatore rispondente a specifici requisiti.
  • Nolo attrezzature di lavoro senza operatore (cosiddetto “nolo a freddo”): chi lo dà o ne concede l’uso, all’atto di offrirle deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione, efficienza. Tale soggetto, per l’intera durata, deve anche farsi dare e conservare una autocertificazione da parte di prende a nolo, oppure in concessione d’uso, che attesti addestramento o formazione ad usare tali strumenti secondo quanto previsto dalla normativa.

Le modifiche all’articolo 21 estendono anche ai lavoratori autonomi e componenti delle imprese familiari l’obbligo di un utilizzo corretto di idonee opere provvisionali (impalcature, ponteggi, ecc.)

Rimandiamo al testo completo del Decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale per ogni valutazione e vi ricordiamo che Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per assistervi nel corretto disbrigo di tali obblighi. Chiamateci al numero 3407920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com .

 

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