Quali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro dobbiamo tenere in azienda? Le ispezioni da parte degli organi competenti, sia a campione sia in seguito a un incidente, possono essere fonte di considerevole stress ma se non ci si è premuniti di tenere a portata di mano la documentazione il livello di ansia sale ancora di più. Ricordiamo con l’occasione che la presenza in sede di alcuni di tali documenti è obbligatoria, come sancito dal Testo Unico 81/08, e la loro indisponibilità dà adito a sanzioni. Il fine inoltre non deve essere quello di produrre carta e immagazzinarla ma di concorrere a stabilire e mantenere la sicurezza nei luoghi di lavoro tenendo traccia dei rischi presenti, delle misure per mitigarli e della catena di responsabilità.

Il principale di questi documenti è il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, il datore di lavoro deve valutarli tutti e agire di conseguenza, a ciascuno di essi deve esplicitare i pericoli che esso comporta e la loro gestione. All’interno dello stesso deve essere presente la valutazione di idoneità dei DPI ove applicabile.

A seguire, tra i documenti di valutazione, gli obbligatori per tutte le aziende da avere e conservare in sede ci sono la valutazione del lavoro stress correlato e la valutazione del rischio incendio.

Altri documenti appartenenti alla stessa categoria non sono obbligatori da avere per tutti, ad esempio quello a tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, ma per quelle aziende che sono sottoposte all’obbligo, in questo caso tutte quelle con lavoratrici donne, a prescindere dal loro stato di gravidanza, maternità o meno, è tassativo conservarli in azienda. Discorso analogo per il documento di valutazione di tutti gli agenti fisici, quello di misura dei livelli di esposizione al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici, e così via.

Obbligatorio per tutti e da tenere in azienda sono pure le istruzioni d’uso e il libretto di manutenzione là dove siano presenti macchinari, così come la dichiarazione di conformità, il modulo di trasmissione all’INAIL e/o ASL-ATS,  l’eventuale verbale di omologazione e i verbali delle verifiche periodiche in caso di dispositivi e installazioni contro le scariche atmosferiche, messa a terra di impianti elettrici inclusi quelli classificati come pericolosi.

Le aziende con 10 o più dipendenti, oppure sotto i dieci ma che rientrano in una delle categorie di rischio applicabili incorrono nell’obbligo di tenere in sede il piano d’emergenza.

Una ulteriore checklist si applica alla cantieristica, dove deve essere presente la nota preliminare nel caso di lavori superiori a 200 uomini-giorno o con presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), pure questo in caso di presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea,il Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle aziende affidatarie, esecutrici, anche familiari, quest’ultimo è obbligatorio per tutte le aziende in ogni caso e deve contenere il programma delle demolizioni là dove sia intenzione farne.

Sempre per la cantieristica devono essere presenti, ove obbligatori, il PIMUS, ovvero Piano montaggio uso e smontaggio dei ponteggi, l’autorizzazione e attestazione relativa ai ponteggi con elementi prefabbricati, il progetto del ponteggio, progetti e disegni esecutivi di armature provvisorie per grandi opere, il programma di lavoro con accesso e posizionamento mediante funi e in ultimo ma non meno importante il piano di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto.

Obiettivo Sicurezza Lavoro si rende disponibile per assistervi nel corretto disbrigo di tali pratiche. Chiamateci al 340-7920095 oppure scriveteci all’indirizzo email info@obiettivosicurezzalavoro.com.

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