L’emergenza in corso del CoVid19 ha necessitato da parte delle autorità competenti nuove indicazioni cui fare riferimento all’interno delle aziende secondo l’evolversi della pandemia.

In questo caso andiamo a trattare la valutazione del rischio aziendale in merito al coronavirus facendo riferimento nell’ordine a:

  • nota n. 89 del 13 Marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, intitolata “Adempimenti datoriali – Valutazione rischio emergenza coronavirus”;
  • Covid-19 – Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere, attive sul territorio Usl Umbria 2” del 13 Marzo 2020 (USL che comprende i sei distretti sociosanitari di Terni, Narni-Amelia, Orvieto, Foligno, Spoleto, Valnerina);
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020.

Cominciamo col dissipare certo terrorismo psicologico secondo cui sarebbe necessario aggiornare il DVR (documento di valutazione dei rischi) per tutti, questa è una visione distorta. Come chiarito nei documenti di cui sopra dagli organi di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INL, ASL), l’aggiornamento del DVR spetta solo per le ditte che operano (direttamente o indirettamente) in ambito sanitario e/o in quelli dove il rischio biologico (titolo X D. Lgs. 81/08) è un rischio lavorativo. Gli altri settori (dove i lavoratori non sono esposti a rischio biologico) non devono aggiornare il DVR essendo il Covid 19 una pandemia e quindi qualcosa che espone ad pericolo tutta la popolazione (al pari di altri virus o calamità naturali) e non un rischio prettamente professionale; ciò non significa che i datori di lavoro non debbano prendere in considerazione il Covid19 bensì dovrebbero seguire le indicazioni preventive e protettive enunciate nel Protocollo Condiviso del 14 Marzo 2020 e applicarle nella propria attività aziendale tenendo ovviamente conto della specificità del contesto aziendale e quindi di ciò che è attuabile e di ciò che non lo è.

E’ opportuno però, da parte del Datore di Lavoro, dare evidenza di aver applicato fattivamente in azienda le misure preventive e protettive del Protocollo mediante anche procedure ed informative da allegare al DVR aziendale

Siamo a vostra disposizione per valutare le misure adeguate necessarie a riaprire o continuare la propria attività in sicurezza. Potete contattarci via Whatsapp, telefono o email.

In ultimo si ricorda che per informazioni sono stati attivati il numero nazionale di pubblica utilità del Ministero della Salute (1500), il numero verde regionale (Umbria 800 63 63 63), i numeri dei Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 (aree territoriali di Terni, Foligno, Narni – Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina): 0744.204338 – 0744.204369 – 0763.307429 0742.339527 – 0742.339665 – 0743.210729 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Sabato dalle 9.30 alle 12.30). Il Numero unico di emergenza (112 oppure 118 soltanto se strettamente necessario).

Riportiamo qui sotto i link della documentazione citata all’inizio dell’articolo:

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