Premesso che il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è una metodologia finalizzata all’individuazione dei pericoli di natura chimica biologica o fisica che possono inficiare la sicurezza degli alimenti, nella formazione del personale addetto al settore alimentare si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ma è bene ricordare che in Italia ogni regione risulta autonoma nel disciplinare la formazione di addetti e responsabili del settore alimentare in materia d’igiene e applicazione del sistema HACCP. Un’autonomia che, permettendo evidenti differenze tra le normative regionali, rischia di creare confusione tra gli operatori e le imprese del settore.

E proprio per fare un po’ di chiarezza sulle diverse regole ci soffermiamo sulle regole vigenti per la Regione Umbria.

In questo caso si può fare riferimento alle  deliberazioni D.G.R. n. 93 del 4 febbraio 2008 e determinazione dirigenziale 1 Luglio 2011, N. 4763 (integrazione alla delibera della giunta regionale Umbria n.1849 del 22 dicembre 2008).

In particolare la Deliberazione della giunta regionale n. 1849/2008 ha per oggetto “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 93/2008 – Linee Guida per la formazione del personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/2003” e indica che i responsabili delle industrie alimentari devono assicurare idonea formazione del personale che opera all’interno della propria impresa alimentare.

Una formazione che deve essere:

specifica – “in relazione alla tipologia di attività svolta: gli argomenti trattati devono essere pertinenti all’attività dell’impresa alimentare e alle mansioni dell’OSA oggetto della formazione” (là dove per OSA si intende Operatore del Settore Alimentare);

permanente – “essendo previsti aggiornamenti con periodicità di norma triennale. E’ previsto l’aggiornamento quinquennale esclusivamente per addetti alla produzione primaria – addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi è alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.); Formazione ad hoc, dovrà essere attuata per il personale neoassunto ove sprovvisto di documentata ed aggiornata formazione precedente, entro 6 mesi dall’assunzione stessa;

documentata – il responsabile dell’industria alimentare ha l’obbligo di documentare la formazione svolta per gli O.S.A. della propria impresa, registrando per ogni evento formativo: date – argomenti – durata – docenti (che devono essere qualificati in materie scientifiche e i cui nominativi devono essere espressamente indicati) – partecipanti- ecc.”.

Formazione che è articolata in:

formazione di base la cui durata minima è di 12 ore. La durata della formazione di base è ridotta a 4 ore esclusivamente per: addetti alla produzione primaria; addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito all’ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.);

formazione per l’aggiornamento la cui durata minima è 6 ore. La durata della formazione di aggiornamento è ridotta a 4 ore esclusivamente per: addetti alla produzione primaria; addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito all’ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.)”.

Si indica, infine, che l’aggiornamento “deve avvenire con periodicità triennale. E analogamente a quanto già indicato è prevista una periodicità quinquennale “esclusivamente per: addetti alla produzione primaria – addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.)”.

Concludiamo segnalando che il DGR umbro indica poi che “il personale neoassunto, qualora non già adeguatamente formato, entro 6 mesi dall’assunzione stessa, deve frequentare un corso di formazione”.

Titolo: I corsi HACCP online svolti fuori regione sono riconosciuti anche in Umbria?

Data la discrezionalità delle regioni si specifica che la Regione Umbria non consente, al momento, l’erogazione della formazione online per l’HACCP.

A seguito delle varie richieste di informazioni in merito alla validità degli attestati dei corsi online svolti con ANFOS, abbiamo voluto sincerarci del reale stato delle cose chiedendo lumi direttamente ad ANFOS,
ANFOS ci spiega che l’’Associazione Nazionale FOrmatori della Sicurezza ha sede nel Lazio e che ai sensi della legge regionale laziale può svolgere la formazione HACCP online;, ci spiega inoltre che in base al principio di reciprocità normativa un attestato emesso in una regione, DEVE essere riconosciuto anche in un’altra, a maggior ragione proprio perché i corsi da loro offerti, sono erogati prima di tutto ai sensi delle leggi comunitarie e nazionali vigenti (Reg. CE 852/04, D.LGS 193/2007 ) oltre che ai sensi della D.G. Regione Lazio 825 del 03/11/2009.

Ad oggi, comunque non risultano casi di contestazioni in Umbria per il riconoscimento, da parte degli organi deputati al controllo, di attestati online svolti fuori Regione.

A dimostrazione di quanto scritto, sul loro sito sono disponibili due sentenze del TAR, rispettivamente di quello del Lazio e quello della Campania, che ne danno contezza:

Sentenze TAR validità corsi di formazione HACCP online:

http://www.anfos.it/download/sentenza_tar_campania.pdf

http://www.anfos.it/download/sentenza_tar_lazio.pdf

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